
Legge 210/92
Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta
Ufficiale, 6 Marzo, n. 55).
Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni
Articolo 1
- Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o
per ordinanza di una autorità sanitaria
italiana, lesioni o infermità, dalle
quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psico-fisica,
ha diritto ad un indennizzo da parte
dello Stato, alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge.
- L'indennizzo di cui al comma 1
spetta anche ai soggetti che risultino
contagiati da infezioni da HIV a seguito
di somministrazione di sangue e suoi
derivati, nonchè agli operatori sanitari
che, in occasione e durante il servizio,
abbiano riportato danni permanenti alla
integrità psico-fisica conseguenti a
infezione contratta a seguito di
contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da
infezione da HIV.
- I benefici di cui alla presente
legge spettano altresì a coloro che
presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali.
- I benefici di cui alla presente
legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato, a
seguito ed in conseguenza di contatto
con persona vaccinata, i danni di cui al
comma 1; alle persone che, per motivi di
lavoro o per incarico del loro ufficio o
per potere accedere ad uno Stato estero,
si siano sottoposte a vaccinazioni che,
pur non essendo obbligatorie, risultino
necessarie; ai soggetti a rischio
operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere che si siano sottoposti a
vaccinazioni anche non obbligatorie.
Articolo 2
- L'indennizzo di cui all'art. 1,
comma 1, consiste in un assegno non
reversibile determinato nella misura di
cui alla tabella B allegata alla legge
29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984,
n. 111.
- . L'indennizzo di cui al comma 1,
integrato dall'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324 e successive modificazioni,
ha decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione
della domanda.
- Qualora a causa delle vaccinazioni o
delle patologie previste dalla presente
legge sia derivata la morte, spetta, in
sostituzione dell'indennizzo di cui al
comma 1, un assegno una tantum nella
misura di lire 50 milioni da erogare ai
soggetti a carico, nel seguente ordine:
coniuge, figli minori, figli maggiorenni
inabili al lavoro, genitori, fratelli
minori, fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
- Qualora la persona sia deceduta in
età minore, l'indennizzo spetta ai
genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
Articolo 3
- I soggetti interessati ad ottenere
l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
presentano domanda al Ministro della
sanità entro il termine perentorio di
tre anni nel caso di vaccinazioni o di
dieci anni nei casi di infezioni da HIV.
I termini decorrono dal momento in cui,
sulla base della documentazione di cui
ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti
aver avuto conoscenza del danno.
- Alla domanda è allegata la
documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al
vaccino, le manifestazioni cliniche
conseguenti alla vaccinazione e l'entità
delle lesioni o dell'infermità da cui è
derivata la menomazione permanente del
soggetto.
- Pe le infezioni da HIV la domanda
deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della
somministrazione di emoderivati con
l'indicazione dei dati relativi
all'evento trasfusionale o
all'emoderivato, nonchè la data
dell'avvenuta infezione da HIV.
- Alla domanda di indennizzo ai sensi
dell'art. 2, comma 3, è allegata la
documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al
vaccino, le manifestazioni cliniche
conseguenti alla vaccinazione e il
decesso.
Per le infezioni da HIV alla domanda è
allegata la documentazione comprovante
la data di effettuazione della
trasfusione o della somministrazione di
emoderivati con l'indicazione dei dati
relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato,
nonchè la data dell'avvenuto decesso.
- Il medico che effettua la
vaccinazione di cui all'art. 1 compila
una scheda informativa dalla quale
risultino gli eventuali effetti
collaterali derivanti dalle vaccinazioni
stesse.
- Il medico che effettua trasfusioni o
somministra emoderivati compila una
scheda informativa dei dati relativi
alla trasfusione o alla
somministrazione.
- Per coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno
già subito la menomazione prevista
dall'art. 1, il termine di cui al comma
1 del presente articolo decorre dalla
data di entrata in vigore della legge
stessa.
Articolo 4
- Il giudizio sanitario sul nesso
causale tra la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e
derivati in occasione di attività di
servizio e la menomazione dell'integrità
psico-fisica o la morte è espresso dalla
commissione medico-ospedaliera di cui
all'art. 165 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- La commissione medico-ospedaliera
redige un verbale degli accertamenti
eseguiti e formula il giudizio
diagnostico sulle infermità e sulle
lesioni riscontrate.
- La commissione medico-ospedaliera
esprime il proprio parere sul nesso
causale tra le infermità o le lesioni e
la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il
contatto con il sangue e derivati in
occasione di attività di servizio.
- Nel verbale è espresso il giudizio
di classificazione delle lesioni e delle
infermità secondo la tabella A annessa
al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834.
Articolo 5
- Avverso il giudizio della
commissione di cui all'art. 4, è ammesso
ricorso al Ministro della sanità. Il
ricorso è inoltrato entro trenta giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza
del giudizio stesso.
- Entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso, il Ministro della Sanità,
sentito l'ufficio medico-legale, decide
sul ricorso stesso con atto che è
comunicato al ricorrente entro trenta
giorni.
- È facoltà del ricorrente esperire
l'azione dinanzi al giudice ordinario
competente entro un anno dalla
comunicazione della decisione sul
ricorso o, in difetto, dalla scadenza
del termine previsto per la
comunicazione.
Articolo 6
- Nel caso di aggravamento delle
infermità o delle lesioni, l'interessato
può presentare domanda di revisione al
Ministro della Sanità entro sei mesi
dalla data di conoscenza dell'evento.
- Per il giudizio sull'aggravamento si
osserva la procedura di cui agli
articoli 3 e 4. ticoli 3 e 4.
Articolo 7
- Ai fini della prevenzione delle
complicanze causate da vaccinazioni,
le unità sanitarie locali predispongono
e attuano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
progetti di informazione rivolti alla
popolazione e in particolare ai donatori
e ai soggetti riceventi materiali
biologici umani, alle persone da
vaccinare e alle persone a contatto.
- I progetti di cui al comma 1
assicurano una corretta informazione
sull'uso dei vaccini, sui possibili
rischi e complicanze, sui metodi di
prevenzione e sono prioritariamente
rivolti ai genitori, alle scuole ed alle
comunità in genere.
- Le regioni, attraverso le unità
sanitarie locali, curano la raccolta dei
dati conoscitivi sulle complicanze da
vaccino, anche al fine di adeguare a
tali dati i progetti di informazione e i
metodi di prevenzione.
Articolo 8
- Gli indennizzi previsti dalla
presente legge sono corrisposti dal
Ministero della Sanità.
- All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 19 miliardi per l'anno
1992 e in lire 10 miliardi a decorrere
dal 1993, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo
4550 dello stato di previsione del
Ministero della Sanità per l'anno 1992 e
corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
- Il Ministro del Tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.