Decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92 (approvato con legge 238/97) scarica formato word
(in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 79).
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, al fine di garantire
l'applicazione dei medesimi benefici operanti negli anni 1995 e 1996; Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del
27 marzo 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto
può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum
di lire 150 milioni. Ai fini del presente decreto, sono considerati aventi
diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i
fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma
spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti
l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già
corrisposto l'assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a
domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14
e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni, nonchè al pagamento della quota fissa
per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo art. 8, introdotto dall'art. 1
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie
necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta
legge n. 210 del 1992.
6. I benefici di cui al presente decreto spettano altresì al coniuge
che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 25 febraio 1992, n. 210, nonchè al
figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto,
in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo
aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura
non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai
commi predetti, valutati in lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede,
per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi
di emergenza.
9. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui
all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande,
indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni
nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei
casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base
delle documentazioni di cui ai commi 2 e
10. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, è inserito il seguente:
<<1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni,
venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare
il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte
le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
interessata.>>.
11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata
l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e
delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente
competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
12. Al comma 1 dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo le parole: <<Ministro della sanità>> sono inserite le
seguenti: <<, tramite la USL territorialmente competente,>>.
13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'art. 4 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti
alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.