Legge 20 dicembre 1996,
n. 641
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"Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante
interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive
internazionali,
nonche' modifiche alla legge 25 febbraio
1992, n. 210"
Art. 7.
Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210
4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la
potesta' parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal
pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie
necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
legge.
6. I benefici di cui
alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante
la gestazione.
7. Ai soggetti
danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un
indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita'
con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto
ai commi 1 e 2".
3. Ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari
a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si
provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per
l'anno
4. Il
comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e'
sostituito dal seguente:
" 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo
1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanita' entro il termine perentorio di tre anni nel caso di
vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di
infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della
documentazione di cui ai commi 2 e
5. Le domande gia' presentate al Ministero della sanita',
per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ancora
iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, per
l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli
adempimenti previsti dal comma 4.
6. Al comma 1
dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le
parole: "Ministro della sanita'" sono
inserite le seguenti: ", tramite la USL territorialmente
competente,".