IL
MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210,
recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati»;
Viste le sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile di Roma e 4
ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma;
Visto il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141,
concernente la proroga dei termini relativi all'attività professionale dei
medici, nonché il finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche
e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti,
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge, che dispone che
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri di definizione delle
transazioni, basandosi sulle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico
istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi
compresi gli importi fissati nello stesso documento conclusivo, da considerare
limiti massimi inderogabili;
Visto il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con il
quale e' stato costituito un gruppo tecnico con il compito di individuare
congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditori e ed
eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con
pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti;
Ritenute condivisibili le risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo
paritetico ed esaminati, in particolare, i criteri dal medesimo elaborati, in
ottemperanza alle finalità ad esso assegnate dal decreto istitutivo;
Preso atto della necessità di dar seguito al disposto normativo di cui al
menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i criteri da utilizzare per
la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da
emoderivati infetti;
Decreta:
Art. 1.
1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di
assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai seguenti criteri:
a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati
deceduti;
b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi
che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole;
c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi
che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto
alcuna sentenza favorevole.
2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
di assistenza e dei principi di sistema del Ministero della salute e'
incaricata di predisporre tre moduli transattivi distinti, rispettivamente, per
le posizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
Art. 2.
1. Gli oneri derivanti dall'art. 1 graveranno sul capitolo 3300 dell'unita'
previsionale di base 3.1.2.1 «Indennizzi alle vittime di trattamenti da
emoderivati» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno
2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 3.
1. I pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva ai soggetti di cui
all'art. 1, saranno effettuati non appena prodotta dagli interessati la
certificazione necessaria: a) alla esatta identificazione del soggetto stesso;
b) alla verifica della patologia contratta; c) all'accertamento della posizione
di erede (legittimo o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del
danneggiato.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1, sarà acquisita dall'Amministrazione per
il tramite dei legali difensori in giudizio dei soggetti danneggiati.
Art. 4.
1. La definizione delle procedure per la stipula degli atti di transazione di
cui al presente decreto e' affidata alla Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di
sistema del Dipartimento della qualità presso il Ministero della salute.
2. La citata Direzione generale provvederà a:
a) monitorare le procedure di transazione;
b) riferire al Ministro della salute lo stato e l'andamento dei lavori, anche
al fine del controllo dell'autorizzazione alla spesa di cui alla legge 20
giugno 2003, n. 141.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi
della normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 138