REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE
DI GIUDICE DEL LAVORO
pronuncia la seguente
nella causa iscritta al n. 3421 RG.L. 2001, promossa da:
rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi DELUCCHI
parte ricorrente
MINISTERO
DELLA SANITA’,
in persona del Ministro pro-tempore
parte convenuta
Con ricorso depositato in cancelleria in data
Osserva di aver vanamente esperito l’iter amministrativo, avviato con
istanza del
Non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio, la causa viene infine discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
La domanda va ritenuta fondata ed accolta.
Risulta innanzitutto riconosciuto dal Ministero convenuto il nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e l’epatite cronica attiva HCV correlata da cui il ricorrente è affetto (cfr. doc. n. 4 prod. p. ricorrente).
Non si versa d’altra parte in ipotesi di decadenza dal diritto.
Il termine triennale – decorrente dalla “conoscenza del danno” e
quindi dal momento non della semplice infezione, ma da una situazione di
irreversibilità della patologia, per essere essa pervenuta ad uno stadio
cronico – era infatti originariamente previsto
dall’art. 3, comma 1°, della legge n. 210/92 con esclusivo riferimento al “caso
di vaccinazioni” ed è stato introdotto per le “epatiti
post-trasfusionali” solo a partire dal
Tale termine può pertanto trovare applicazione al caso di specie,
relativo ad un iter amministrativo avviato il
Del resto, se così non fosse, il ricorrente sarebbe decaduto o potrebbe
risultare decaduto il giorno stesso in cui è entrata in vigore la legge che ha
previsto tale sanzione dell’inattività. In ipotesi di danno irreversibile
conosciuto dall’interessato, ad es.,
alcuni anni prima del
Per evitare questa paradossale conseguenza, non vi è altro modo se non
quello di far coincidere il giorno di decorrenza del termine triennale con il
Un principio di tal genere, ispirato al criterio di ragionevolezza interpretativa, lo si ricava del resto dal codice civile e precisamente dall’art. 252 disp. att. cc, il quale lo ha previsto e delineato con riferimento ai casi diversamente disciplinati sotto la previgente normativa e sotto la nuova, disponendo che in tale ipotesi il nuovo termine per l’esercizio del diritto, ove aggravi la posizione dell’interessato, decorra dalla data di entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Ad abundantiam si deve comunque
osservare che nell’ipotesi qui in esame il ricorrente ha avuto conoscenza del
danno e della sua irreversibilità solo il
Al capitale spettante vanno aggiunti gli interessi legali, nei modi e termini di legge.
P.Q.M.
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Visto l’art. 429 c.p.c.;
1) CONDANNA parte convenuta a corrispondere a parte
ricorrente l’indennizzo di cui alla legge n. 210/92, nella misura prevista
dalla 6a categoria Tab. A allegata al DPR n.834/81,
con decorrenza dalla domanda amministrativa (
2)
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che
liquida il L. 1.600.000=, oltre Iva e Cpa;
3) DICHIARA
esecutiva la presente sentenza.
Torino,
IL GIUDICE
- dott. Vincenzo Ciocchetti
Depositato in cancelleria il