Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,
sentenza n.1377/2003
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esaurito senza effetto il procedimento amministrativo, G. V., in qualità
di genitore esercente la potestà sul minore omissis, ricorreva al Pretore
di Vibo Valentia, per sentir accertare, nei confronti dei Ministeri
dell'interno e del tesoro, il proprio diritto, nell'indicata qualità, a
percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'epoca della
domanda amministrativa; deduce va, in proposito, che il figlio omissis,
nella visita del 27 febbraio 1995, era stato riconosciuto "minore non
deambulante con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della sua età".
Il Ministero dell'interno si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di
legittimazione passiva; non si costituiva il Ministero del tesoro.
Il Pretore, con sentenza del 24 aprile 1998, condannava il Ministero
dell'interno a corrispondere al ricorrente l'indennità di accompagnamento
con decorrenza dal 1° febbraio 1991, primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione dell'istanza amministrativa.
Il Ministero dell'interno proponeva appello avverso detta sentenza,
sostenendo che la diagnosi della commissione medica comportava il diritto
del minore a vedersi corrispondere la c.d. Indennità di frequenza, non
anche quella di accompagnamento, peraltro tra loro non cumulabili e che,
comunque, del tutto apoditticamente era stata fissata la decorrenza del
beneficio, senza prima accertare se, all'atto della presentazione della
domanda amministrativa, il V. possedesse il relativo requisito sanitario.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza dell'8 giugno 2000, respingeva il
gravame, rilevando che il V. aveva diritto all'indennità di
accompagnamento perché riconosciuto, dalla competente commissione, non
deambulante e, quindi, in possesso di uno dei due requisiti
alternativamente previsti dall'art. 1 l. 289 del 1990. L'incompatibilità
dell'indennità di frequenza con quella di accompagnamento dà
all'interessato la facoltà, una volta riconosciutogli il diritto ad
ottenerle entrambe, di optare per il trattamento più favorevole. Quanto
alla decorrenza della prestazione, rilevava il giudice di appello che nel
verbale di visita medica non era indicata alcuna particolare decorrenza
dello stato invalidante, con la conseguenza che doveva presumersi che lo
stesso già esistesse all'atto della presentazione della domanda
amministrativa, data legale di decorrenza del beneficio.
Avverso tale sentenza, l'amministrazione ricorre per cassazione con
quattro motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, il Ministero dell'interno, deducendo violazione
dell'art. 1 l. n. 18 del 1980 e dell'art. 1 l. 295 del 1990 e vizio di
motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che, nella
fattispecie relativa a "minore non deambulante con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età", non
avrebbe potuto essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento,
legata, secondo il ricorrente, a ben differenti presupposti ed
incompatibile con l'assegno di accompagnamento ex art. 17 l. n. 118 del
1971; sostiene, altresì, che l'infermità accertata (Hereditary sensory
and autonomic neuropathy) avrebbe comportato un grave deficit
neurosensoriale, ma non neuromotorio. Con il terzo ed il quarto motivo,
denunziando, subordinatamente al mancato accoglimento delle prime censure,
un'ulteriore violazione dell'art. 1 l. n. 18 del 1980 e vizio di
motivazione su punto decisivo, lamenta che il giudice di merito abbia
disposto "d'ufficio l'accertamento del presupposto medico legale a
data risalente ad epoche remote (quattro anni addietro)", a fronte
"del totale silenzio del verbale di accertamento sanitario
amministrativo", sottolineando, altresì, che, impropriamente, il
Tribunale avrebbe fatto risalire l'inidoneità all'autonoma deambulazione
a quando la parte aveva poco più di un anno di vita, mentre la situazione
e la verifica della possibilità della deambulazione non avrebbero potuto
essere collocate in epoca anteriore al compimento del terzo o quarto anno
di vita.
Le censure, che vanno esaminate congiuntamente, data la loro stretta
connessione, sono infondate. Per quanto concerne il primo ed il secondo
motivo, infatti, il Tribunale di Catanzaro ha correttamente respinto le
analoghe censure proposte in appello dall'amministrazione dell'interno,
richiamando l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di
provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18
prevedendo, ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i
requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di
assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita
quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché
ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio e l'accertamento in ordine alla sussistenza
di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione
invalidante sia tale da determinare la detta inidoneità, mentre, quando
le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt. 7 e seguenti l. 30
marzo 1971 n. 118 abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi
nell'impossibilità di deambulare senza permanente aiuto di
accompagnatore, tanto è sufficiente per l'erogazione dell'indennità
essendo siffatta condizione dell'invalido, anche se minore, rispondente,
per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale "iuris
et de iure" di necessità del sostegno economico derivante
dall'indennità stessa (Cass. 27 gennaio 1994 n. 817). Ne deriva che, al
minore riconosciuto "non deambulante" compete l'indennità di
accompagnamento.
Per quanto concerne la possibilità di prospettare l'esigenza
dell'assistenza continua di un accompagnatore anche in relazione ai
bambini in tenera età e per il collegato problema della decorrenza
dell'indennità di accompagnamento in relazione a detti bambini, merita di
essere confermato l'indirizzo di questa Corte, secondo cui la situazione
d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un
accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di
compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18 del 1980, può
configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché
questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di
assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai
minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e tenuto
conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare,
per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza
diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un
bambino sano (Cass. S.U. 24 ottobre 1991 n. 11329, relativa all'ipotesi di
bambino, deceduto a meno di due anni, affetto da leucosi acuta).
Si rivelano, pertanto, infondate anche le censure di cui al terzo e quarto
motivo, in ordine alla decorrenza del beneficio, riconosciuta in sede di
merito fin dalla data della presentazione della domanda in sede
amministrativa, in aderenza, peraltro, con la sussistenza fin dalla
nascita dello stato invalidante riscontrato. Per quanto concerne l'idoneità
della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione,
rileva la Corte che la censura è inammissibile in questa sede, in quanto
il ricorso per cassazione deve investire, a pena d'inammissibilità,
questioni che hanno formato oggetto del gravame con l'atto di appello,
poiché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la
prima volta questioni nuove o temi nuovi d'indagini non compiute perché
non richieste in sede di merito (Cass. 5 maggio 2000 n. 5671; Cass. 19
dicembre 1999 n. 13819; Cass. 10 maggio 1995 n. 5106). Ebbene, nell'atto
di appello, l'amministrazione non aveva censurato tale punto, limitandosi
a lamenta, in diritto, la non applicabilità nella specie, dell'istituto
dell'indennità di accompagnamento e, in fatto, la decorrenza riconosciuta
alla prestazione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, non essendosi costituito l'intimato.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2003.