SOMMARIO
TITOLO
I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
TITOLO
II - DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
TITOLO
III - COMPETENZE DELL'UNIONE
TITOLO
IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO
II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
TITOLO
V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO
II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO
III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO
VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
TITOLO
VII - FINANZE DELL'UNIONE
TITOLO
VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
TITOLO
IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE
PARTE
II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA CARTA
PARTE
III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
TITOLO
II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
TITOLO
III - POLITICHE E AZIONI INTERNE
Sezione
1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno
Sezione
2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi
Sottosezione
2 - Libertà di stabilimento
Sottosezione
3 - Libera prestazione di servizi
Sezione
3 - Libera circolazione delle merci
Sottosezione
1 - Unione doganale
Sottosezione
2 - Cooperazione doganale
Sottosezione
3 - Divieto delle restrizioni quantitative
Sezione
4 - Capitali e pagamenti
Sezione
5 - Regole di concorrenza
Sottosezione
1 - Regole applicabili alle imprese
Sottosezione
2 - Aiuti concessi dagli Stati membri
Sezione
6 - Disposizioni fiscali
Sezione
7 - Disposizioni comuni
CAPO
II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Sezione
1 - Politica economica
Sezione
2 - Politica monetaria
Sezione
3 - Disposizioni istituzionali
Sezione
4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
Sezione
5 - Disposizioni transitorie
CAPO
III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI
Sezione
3 - Coesione economica, sociale e territoriale
Sezione
4 - Agricoltura e pesca
Sezione
6 - Protezione dei consumatori
Sezione
9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
CAPO
IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Sezione
1 - Disposizioni generali
Sezione
2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Sezione
3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
Sezione
4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
Sezione
5 - Cooperazione di polizia
CAPO
V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE
UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
Sezione
5 - Istruzione‚ gioventù, sport e formazione professionale
Sezione
7 - Cooperazione amministrativa
TITOLO
IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
TITOLO
V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
CAPO
I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
CAPO
II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Sezione
1 - Disposizioni comuni
Sezione
2 - Politica di sicurezza e di difesa comune
Sezione
3 - Disposizioni finanziarie
CAPO
III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE
CAPO
IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
Sezione
1 - Cooperazione allo sviluppo
Sezione
2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
CAPO
VI - ACCORDI INTERNAZIONALI
CAPO
VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
CAPO
VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
TITOLO
VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
CAPO
I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Sottosezione
1 - Il Parlamento europeo
Sottosezione
2 - Il Consiglio europeo
Sottosezione
3 - Il Consiglio dei ministri
Sottosezione
4 - La Commissione europea
Sottosezione
5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Sottosezione
5 bis - La Banca centrale europea
Sottosezione
6 - La Corte dei conti
Sezione
2 - Gli organi consultivi dell'Unione
Sottosezione
1 - Il Comitato delle regioni
Sottosezione
2 - Il Comitato economico e sociale
Sezione
3 - La Banca europea per gli investimenti
Sezione
4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
CAPO
II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione
1 - Quadro finanziario pluriennale
Sezione
2 - Bilancio annuale dell'Unione
Sezione
3 - Esecuzione del bilancio e scarico
Sezione
4 - Disposizioni comuni
Sezione
5 - Lotta contro la frode
CAPO
III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI COMUNI
PARTE
IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA
MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL
GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL
PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE
FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa,
da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e
inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza,
e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose,
intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per
il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole
restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che
desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica
e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;
PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e
della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e,
uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;
CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi
popoli le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di
ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle
generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio
privilegiato della speranza umana;
RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che
istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione europea,
assicurando la continuità dell'acquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il
progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati
d'Europa,
HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:
SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA
SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IL PRESIDENTE DI MALTA
SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA
SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona
e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
TITOLO I
DEFINIZIONE
E OBIETTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-1
Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di
costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione
europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i
loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette
al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello
comunitario le competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi
valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
ARTICOLO I-2
Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una
minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza,
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
ARTICOLO I-3
Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il
benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza
è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su
una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della
qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà
tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la
solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e
vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i
suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli,
al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei
diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza
e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei
principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione
delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
ARTICOLO I-4
Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei
capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo
interno in conformità della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le
disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione
in base alla nazionalità.
ARTICOLO I-5
Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla
Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare
le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento
dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati
membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti
derivanti dalla Costituzione.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare
atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o
conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e
si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
ARTICOLO I-6
Diritto dell'Unione
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione
nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli
Stati membri.
ARTICOLO I-7
Personalità giuridica
L'Unione ha personalità giuridica.
ARTICOLO I-8
I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su
sfondo blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona
sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.
TITOLO II
DIRITTI
FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-9
Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le
competenze dell'Unione definite nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del
diritto dell'Unione in quanto principi generali.
ARTICOLO I-10
Cittadinanza dell'Unione
1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e
non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri
previsti nella Costituzione.
Essi hanno:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere
al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi
dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta
nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti
dalla Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.
TITOLO III
ARTICOLO I-11
Principi fondamentali
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio
di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi
di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti
delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione
per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione
appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di
sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui
gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti
dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere
meglio raggiunti a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale
principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma
dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità.
ARTICOLO I-12
Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva
in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se
autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza
concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e
gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in
tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui
l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e
occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione
delle quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di
sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa
comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione,
l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro
competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a
disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione
sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.
ARTICOLO I-13
Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento
del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della
politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi
internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo
dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a
livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne
la portata.
ARTICOLO I-14
Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri
quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori
di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri
nei principali
seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte
III,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche
del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per
quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio,
l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e
l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere
per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario,
l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che
l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati
membri di esercitare la loro.
ARTICOLO I-15
Coordinamento delle politiche economiche e
occupazionali
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in
particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni
specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche
occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per
dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento
delle politiche sociali degli Stati membri.
ARTICOLO I-16
Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni
relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica
estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di
solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si
astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da
nuocere alla sua efficacia.
ARTICOLO I-17
Settori delle azioni di sostegno, di
coordinamento o di complemento
L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento
o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i
seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
ARTICOLO I-18
Clausola di flessibilità
1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche
definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi di cui alla
Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti
a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta
le misure appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama
l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente
articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare
un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.
TITOLO IV
ISTITUZIONI
E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I
ARTICOLO I-19
Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:
− promuoverne i valori,
− perseguirne gli obiettivi,
− servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli
degli Stati membri,
− garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue
politiche e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
− il Parlamento europeo,
− il Consiglio europeo,
− il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
− la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
− la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa
previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
ARTICOLO I-20
Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la
funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo
politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il
presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini
dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale,
con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro
sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento
europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che
stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di
cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e
l'ufficio di presidenza.
ARTICOLO I-21
Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo
sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non
esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli
Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro
degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del
presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio
europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della
Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il
presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui
la Costituzione disponga diversamente.
ARTICOLO I-22
Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata
per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In
caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al
mandato secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio
europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori
del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al
Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle
riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale
veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla
politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro
degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato
nazionale.
ARTICOLO I-23
Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la
funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione
delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro
a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che
rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui
la Costituzione disponga diversamente.
ARTICOLO I-24
Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei
lavori delle varie formazioni del Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito
in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna
dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e
assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione
europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati
membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su
un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è
suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti
legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della
formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli
Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria,
conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio
europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-25
Definizione della maggioranza qualificata
in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del
Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera
a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione
non partecipano al voto.
ARTICOLO I-26
La Commissione europea
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e
delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila
sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i
programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle
condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per
gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione
annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta
della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli
altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo
prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza
generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le
garanzie di indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è
composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il
ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al
paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il
presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due
terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri
in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema
è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio
europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per
quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di
permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra
il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può
mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è
costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità
demografica e geografica degli Stati membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza.
Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non
sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o
organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o
con l'esecuzione dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento
europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della
Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale mozione è
adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro
funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni
che esercita in seno alla Commissione.
ARTICOLO I-27
Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver
effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a
maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica
di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo
a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la
maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta
l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della
Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli
Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e
paragrafo 6, secondo comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri
membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di
approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la
Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i
suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la
coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari
esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente
glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le
dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1,
se il presidente glielo chiede.
ARTICOLO I-28
Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con
l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari
esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante
la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e
di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte
all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del
Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di
sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio
"Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti
della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In
seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale
istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri
aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità
in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari
esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento
della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
ARTICOLO I-29
La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di
giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del
diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È
assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici
del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355 e
III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei
anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente
alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una
persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali,
sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti
adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
CAPO II
LE
ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
ARTICOLO I-30
La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono
il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono
l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi
decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema
europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto
salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni
altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità
giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è
indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri
rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento
dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e
dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di
questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le
rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale
europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di
atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro
composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli
III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea.
ARTICOLO I-31
La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei
conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed
accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi
membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
generale dell'Unione.
ARTICOLO I-32
Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da
un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano
funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle
collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale
nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle
organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori
rappresentativi della società civile, in particolare nei settori
socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale
non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni
in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla
designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento
sono definite negli articoli da III-386 a III- 392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro
composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener
conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal
fine.
TITOLO V
ESERCIZIO
DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I
ARTICOLO I-33
Atti giuridici dell'Unione
1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano
come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la
legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le
raccomandazioni e i pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È
obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli
Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma
e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale
volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche
della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo
Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma
e dei mezzi.
La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i
suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei
confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo
e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura
legislativa applicabile al settore interessato.
ARTICOLO I-34
Atti legislativi
1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la
procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due
istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.
2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi
quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del
Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo,
secondo procedure legislative speciali.
3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi
quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati
membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea
o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli
investimenti.
ARTICOLO I-35
Atti non legislativi
1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli
articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti
dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della
Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su
proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è
richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e
la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione,
adottano raccomandazioni.
ARTICOLO I-36
Regolamenti europei delegati
1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il
potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano
determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi,
il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi
essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non
possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni
cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la
delega;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se,
entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento
europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
ARTICOLO I-37
Atti esecutivi
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno
necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di
esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle
circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti
europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
ARTICOLO I-38
Principi comuni agli atti giuridici
dell'Unione
1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le
istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure
applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte,
iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
ARTICOLO I-39
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura
legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal
presidente del Consiglio.
Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha
adottate.
Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in
mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore
alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione.
3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono
notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO II
ARTICOLO I-40
Disposizioni particolari relative alla
politica estera e di sicurezza comune
1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune
fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri,
sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione
di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e
fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il
Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal
Consiglio europeo e conformemente alla parte III.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee
necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli
affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e
a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di
Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse
generale per definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di
assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno
Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli
Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione
possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli
Stati membri sono solidali tra loro.
6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio
europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi
previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su
proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di
quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee
sono escluse.
7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione
europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi
diversi da quelli previsti nella parte III.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali
aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune.
Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-41
Disposizioni particolari relative alla
politica di sicurezza e di difesa comune
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte
integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che
l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e
militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per
garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della
Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità
fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale
definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una
difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così
deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di
adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il
carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per
alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite
l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la
politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione
della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per
contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati
membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche
tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro
capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle
capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia
europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative,
promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del
caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e
tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una
politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio
nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa
comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente
articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta
del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato
membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia
ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente
alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito
dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori
dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è
disciplinato dall'articolo III-310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di
capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia
ai fini delle missioni più impegnative
instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito
dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312. Essa
lascia impregiudicato l’articolo III-309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo
territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza
con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli
impegni assunti
nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord−Atlantico che
resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa
collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali
aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa
comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-42
Disposizioni particolari relative allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se
necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri nei settori di cui alla parte III;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati
membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie ed extragiudiziali;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli
Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri
servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei
reati.
2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, possono
partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260.
Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle
attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente
all'articolo III-264.
ARTICOLO I-43
Clausola di solidarietà
1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o
sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita
tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua
disposizione dagli Stati membri, per:
a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati
membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta
delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su
richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o
provocata dall'uomo.
2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.
CAPO III
ARTICOLO I-44
Cooperazioni rafforzate
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far
ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le
pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità
previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione
degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo
processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati
membri ai sensi dell'articolo III-418.
2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è
adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli
obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un
termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi
almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura
di cui all'articolo III-419.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue
deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri
partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli
Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno
il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su
proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno
il 65% della popolazione di tali Stati.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano
solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve
essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
TITOLO VI
LA
VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
ARTICOLO I-45
Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio
dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte
delle sue istituzioni, organi e organismi.
ARTICOLO I-46
Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia
rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione,
nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi
capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta
democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai
loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica
dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e
vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una
coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
ARTICOLO I-47
Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare
pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare
con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni
dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti
interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a
presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali
cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni
relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di una
iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono
provenire.
ARTICOLO I-48
Le parti sociali e il dialogo sociale
autonomo
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo
livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il
dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione
contribuisce al dialogo sociale.
ARTICOLO I-49
Il mediatore europeo
Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli
istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita
le sue funzioni in piena indipendenza.
ARTICOLO I-50
Trasparenza dei lavori delle istituzioni,
organi e organismi dell'Unione
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione
della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano
nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il
Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto
legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere,
alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi
e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela
di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali
documenti.
4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo
regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi
documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.
ARTICOLO I-51
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione,
e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel
campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità
indipendenti.
ARTICOLO I-52
Status delle chiese e delle organizzazioni
non confessionali
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati
membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità
religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del
diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione
mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e
organizzazioni.
TITOLO VII
ARTICOLO I-53
Principi finanziari e di bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio
dell'Unione, conformemente alla parte III.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata
dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui
all'articolo III-412.
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione
preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento
giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in
conformità della legge europea di cui all'articolo III−412, fatte salve
le eccezioni previste da quest'ultima.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare
atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le
spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle
risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di
cui all'articolo I-55.
6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione
finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti
iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415,
combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione.
ARTICOLO I-54
Risorse proprie dell'Unione
1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e
per portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse
proprie, fatte salve le altre entrate.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al
sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile
istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria
esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da
parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del
sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto
nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera
previa approvazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO I-55
Quadro finanziario pluriennale
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato
andamento delle spese
dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria
di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni,
conformemente all'articolo III-402.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario
pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro
finanziario pluriennale.
4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione
europea che consente al
Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge
europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO I-56
Bilancio dell'Unione
La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente
all'articolo III-404.
TITOLO VIII
L'UNIONE
E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
ARTICOLO I-57
L'Unione e l'ambiente circostante
1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine
di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori
dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla
cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici
con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi
reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è
oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO IX
ARTICOLO I-58
Criteri di ammissibilità e procedura di
adesione all'Unione
1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori
di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne
trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali
sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo,
che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le
modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e
lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati
contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO I-59
Sospensione di taluni diritti derivanti
dall'appartenenza all'Unione
1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri,
su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione,
può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente
rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui
all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei
suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato
membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo
la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale
constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o
su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui
constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato
membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a
presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione
europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione
dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del
Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili
conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone
fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che
gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una
decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo
3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e
nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai
paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione
delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto
adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza
qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per
maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il
Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari
esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di
tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno
il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della
popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso
contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei
membri che lo compongono.
ARTICOLO I-60
Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al
Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo,
l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le
modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con
l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo
3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a
decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo,
due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo,
d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare
tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle
deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio
che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il
65% della popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente,
tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.
PARTE II
CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta,
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui
valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà,
dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori
comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli
d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza
di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la
libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali,
alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in
particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti
dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione
e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto
l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e
aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi
enunciati in appresso.
TITOLO I
ARTICOLO II-61
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
ARTICOLO II-62
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
ARTICOLO II-63
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge,
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
ARTICOLO II-64
Proibizione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
ARTICOLO II-65
Proibizione della schiavitù e del lavoro
forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II
ARTICOLO II-66
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
ARTICOLO II-67
Rispetto della vita privata e della vita
familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
ARTICOLO II-68
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
ARTICOLO II-69
Diritto di sposarsi e di costituire una
famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-70
Libertà di pensiero, di coscienza e di
religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione,
così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-71
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
ARTICOLO II-72
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell’Unione.
ARTICOLO II-73
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
ARTICOLO II-74
Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-75
Libertà professionale e diritto di
lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a
quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
ARTICOLO II-76
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-77
Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna
persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
ARTICOLO II-78
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
ARTICOLO II-79
Protezione in caso di allontanamento, di
espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III
ARTICOLO II-80
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
ARTICOLO II-81
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve
disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione
in base alla nazionalità.
ARTICOLO II-82
Diversità culturale, religiosa e
linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
ARTICOLO II-83
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
ARTICOLO II-84
Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere
considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali
e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
ARTICOLO II-85
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
ARTICOLO II-86
Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV
ARTICOLO II-87
Diritto dei lavoratori all'informazione e
alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e
alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi
nazionali.
ARTICOLO II-88
Diritto di negoziazione e di azioni
collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali,
il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
ARTICOLO II-89
Diritto di accesso ai servizi di
collocamento
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
ARTICOLO II-90
Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e
prassi nazionali.
ARTICOLO II-91
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.
ARTICOLO II-92
Divieto del lavoro minorile e protezione
dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro
non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte
salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o
contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo
fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.
ARTICOLO II-93
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo
legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un
congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
ARTICOLO II-94
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi
quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici
sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-95
Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
ARTICOLO II-96
Accesso ai servizi d'interesse economico
generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale
quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla
Costituzione.
ARTICOLO II-97
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
ARTICOLO II-98
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
TITOLO V
ARTICOLO II-99
Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
ARTICOLO II-100
Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
ARTICOLO II-101
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano
trattate in modo imparziale, ed equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei
danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
ARTICOLO II-102
Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai
documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal
loro supporto.
ARTICOLO II-103
Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre
al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia
dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
ARTICOLO II-104
Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare
una petizione al Parlamento europeo.
ARTICOLO II-105
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
ARTICOLO II-106
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della
tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI
ARTICOLO II-107
Diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia.
ARTICOLO II-108
Presunzione di innocenza e diritti della
difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
ARTICOLO II-109
Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
ARTICOLO II-110
Diritto di non essere giudicato o punito
due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è
già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI
GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E
L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
ARTICOLO II-111
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni,
organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà,
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i
principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel
rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti
della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze
nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti nelle altre parti della Costituzione.
ARTICOLO II-112
Portata e interpretazione dei diritti e dei
principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti
della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei
limiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono
uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione
non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti
sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi
possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni,
organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno
attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive
competenze.
Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini
dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come
specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le
spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione
della Carta dei diritti fondamentali.
ARTICOLO II-113
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e
dalle costituzioni degli Stati membri.
ARTICOLO II-114
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che
miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a
imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla presente Carta.
PARTE III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO III-115
L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla
presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al
principio di attribuzione delle competenze.
ARTICOLO III-116
Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.
ARTICOLO III-117
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione
di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale
adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di
istruzione, formazione e tutela della salute umana.
ARTICOLO III-118
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
ARTICOLO III-119
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate
nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
ARTICOLO III-120
Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni
dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione
dei consumatori.
ARTICOLO III-121
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei
settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della
ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri
tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in
quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in
particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.
ARTICOLO III-122
Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in
considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in
quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli
Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di
applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in
base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che
consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali
principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri,
nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali
servizi.
TITOLO II
NON
DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
ARTICOLO III-123
La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle
discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4,
paragrafo 2.
ARTICOLO III-124
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito
delle competenze da essa
attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può
stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può
stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e
definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e
regolamentari.
ARTICOLO III-125
1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio
del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera
circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la
Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge
quadro europea può stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione
non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro
europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte
d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure
relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-126
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di
esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento
europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza
essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo
giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo si esercita fatti salvi
l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.
ARTICOLO III-127
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la
tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per
assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per
facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
ARTICOLO III-128
Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi
alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d),
e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV−448,
paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e
agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
ARTICOLO III-129
La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento
europeo‚ al Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito
all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene
conto dello sviluppo dell'Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della
Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da
una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o
legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
TITOLO III
CAPO I
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
ARTICOLO III-130
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al
funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti
della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel
quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle
merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per
garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi
di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo
che dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato interno‚ da
talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure
appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere
carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al
funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno
abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a
prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine
pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca
una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai
fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO III-132
Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e
III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato
interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni
alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla
Costituzione.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la
Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di
giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei
poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia
statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Lavoratori
ARTICOLO III-133
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno
dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i
lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚ la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate
da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati
membri‚
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚
regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori
nazionali‚
d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei
adottati dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi
occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
ARTICOLO III-134
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita
dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini
per l'accesso agli impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione
interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei
lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle
legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati
membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla
libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i
lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le
domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di
compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle
diverse regioni e industrie.
ARTICOLO III-135
Gli Stati membri favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli
scambi di giovani lavoratori.
ARTICOLO III-136
1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei
lavoratori‚ attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai
lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie
legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle
prestazioni sia per il calcolo di queste‚
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori
degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o
legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo
sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di
applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio
finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della
questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene
sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il
Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione
della procedura di cui
all’articolo III-396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso,
l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
Libertà di stabilimento
ARTICOLO III-137
Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative
all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno
Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel
territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle,
nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi
dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla
legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
ARTICOLO III-138
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà
di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le
funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare:
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali
la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile
all'incremento della produzione e degli scambi‚
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni
nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate‚
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla
legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati
membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di
stabilimento‚
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚
occupati nel territorio di un altro Stato membro‚ possano rimanervi per
intraprendere un'attività autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che
sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui
desiderano accedere all'attività di cui trattasi‚
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà
fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di
un altro Stato membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti
dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla
libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato‚ da una parte,
alle condizioni per l'apertura di agenzie‚ succursali o filiali sul territorio
di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale
della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste
ultime‚
g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle
equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚ negli Stati membri‚ alle
società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma per proteggere gli
interessi sia dei soci sia dei terzi‚
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate
mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
ARTICOLO III-139
La presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato
membro interessato‚ alle attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure
occasionalmente‚ all'esercizio dei pubblici poteri.
La legge o legge quadro europea può escludere talune attività
dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
ARTICOLO III-140
1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima
lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative‚
regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime
particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di
ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al
paragrafo 1.
ARTICOLO III-141
1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e
l'esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri
titoli,
b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e
all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e
farmaceutiche‚ la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al
coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati
membri.
ARTICOLO III-142
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro e aventi la sede sociale‚ l'amministrazione centrale o il centro di
attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate‚ ai fini
dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la
cittadinanza degli Stati membri.
Per "società" si intendono le società di diritto civile o di
diritto commerciale‚ comprese le società cooperative‚ e le altre persone
giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle
società che non si prefiggono scopi di lucro.
ARTICOLO III-143
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione,
gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della
partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale
delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.
Libera prestazione di servizi
ARTICOLO III-144
Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera
prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei
cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello
del destinatario della prestazione.
La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della
presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e
stabiliti all'interno dell'Unione.
ARTICOLO III-145
Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni
fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei
capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale‚
b) attività di carattere commerciale‚
c) attività artigiane‚
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di
stabilimento‚ il prestatore può‚ per l'esecuzione della prestazione‚
esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la
prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri
cittadini.
ARTICOLO III-146
1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è
regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che
sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la
liberalizzazione della circolazione dei capitali.
ARTICOLO III-147
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la
liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale
considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi
di produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli
scambi di merci.
ARTICOLO III-148
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei
servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro
europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò
sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del
settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri
interessati.
ARTICOLO III-149
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera
prestazione dei servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione di
nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati
dall'articolo III-144‚ primo comma.
ARTICOLO III-150
Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata
dalla presente sottosezione.
SEZIONE 3
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Unione doganale
ARTICOLO III-151
1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso
degli scambi di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi
doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti
tra gli Stati membri ed i paesi terzi.
2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle
restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e
ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli
Stati membri.
3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti
provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le
formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto
equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o
parziale di tali dazi e tasse.
4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di
effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica
anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.
6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del
presente articolo, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati
membri e i paesi terzi‚
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno
dell'Unione‚ nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di
accrescere la competitività delle imprese‚
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e
semiprodotti‚ pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le
condizioni di concorrenza per i prodotti finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli
Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e
un'espansione del consumo nell'Unione.
Cooperazione doganale
ARTICOLO III-152
Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge
quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli
Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Divieto delle restrizioni quantitative
ARTICOLO III-153
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia
all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
ARTICOLO III-154
L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni
all'importazione‚ all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela
della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico
nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚
tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO III-155
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali
che presentano carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi
discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le
condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale
uno Stato membro‚ de jure o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza
sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le
esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato
delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai
principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli
relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli
Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una
regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti
agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell'applicazione del presente
articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei
produttori interessati.
SEZIONE 4
ARTICOLO III-156
Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai
movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e
paesi terzi.
ARTICOLO III-157
1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi
di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù
delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i
movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che
implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o
l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le
restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria,
la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i
movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che
implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o
l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella
maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della
Costituzione‚ l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati
membri e paesi terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto
dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali
diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-158
1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni
tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano
nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo
di collocamento del loro capitale;
b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle
loro disposizioni legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore
fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚
o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo
di informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure giustificate
da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in
materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.
3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire
un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla
libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.
4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo
III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea
della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato
membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che
conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo
ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la
Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi
dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il
Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.
ARTICOLO III-159
Qualora‚ in circostanze eccezionali‚ i movimenti di capitali
provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare
difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni
europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚
per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente
necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-160
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo
III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le
attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure
amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il
congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici
appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o
da entità non statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o
decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie
disposizioni sulle garanzie giuridiche.
REGOLE DI CONCORRENZA
Regole applicabili alle imprese
ARTICOLO III-161
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi
tra imprese‚ tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della
concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo
tecnico o gli investimenti‚
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento‚
d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri contraenti‚
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ così da determinare per
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza‚
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o
secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono
nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese‚
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
imprese‚ e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori
una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi‚
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per
una parte sostanziale dei
prodotti di cui trattasi.
ARTICOLO III-162
È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui
possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento
abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato
interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di
vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a
danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ determinando così per
questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o
secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
ARTICOLO III-163
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei
per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚
paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora‚
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚
paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza
efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per quanto possibile‚ il
controllo amministrativo‚
c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo
di applicazione degli articoli III-161 e III-162,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate
dal presente comma‚
e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una
parte, e la presente
sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del
presente articolo‚ dall'altra.
ARTICOLO III-164
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in
applicazione dell'articolo III-163‚ le autorità degli Stati membri decidono
in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una
posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto
nazionale e dell'articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e
dell'articolo III-162.
ARTICOLO III-165
1. Fatto salvo l'articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano
applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce‚ a
richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità
competenti degli Stati membri che le prestano assistenza‚ i casi di presunta
infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di
un'infrazione‚ propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚
la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata
l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati
membri ad adottare le necessarie misure‚ di cui definisce le condizioni e
modalità‚ per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le
categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento
europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).
ARTICOLO III-166
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle
imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o
esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in particolare
all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
disposizioni della Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚
nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti
all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione
loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura
contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e
adotta‚ ove occorra‚ gli
opportuni regolamenti o decisioni europei.
Aiuti concessi dagli Stati membri
ARTICOLO III-167
1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il
mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚
gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚
sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine
dei prodotti‚
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi
eccezionali‚
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚
nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma
di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424,
tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di
talune regioni economiche‚ quando non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria all'interesse comune;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei
adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.
ARTICOLO III-168
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure
richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni‚ constati che un aiuto concesso da uno Stato
membro‚ ovvero mediante risorse statali‚ non è compatibile con il mercato
interno a norma dell'articolo III-167‚ oppure che tale aiuto è attuato in
modo abusivo‚ adotta una decisione europea affinché lo Stato membro
interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea
entro il termine stabilito‚ la Commissione o qualsiasi altro Stato membro
interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea‚
in deroga agli articoli III-360 e III-361.
A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può adottare
all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto‚ istituito o
da istituirsi da parte di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il
mercato interno‚ in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di
cui all'articolo III-169‚ quando circostanze eccezionali giustifichino tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di tale
aiuto‚ la procedura prevista dal presente paragrafo‚ primo comma‚ la
richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al
riguardo.
Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta‚ la Commissione delibera.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in tempo utile perché
presenti le sue osservazioni‚ i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a
norma dell'articolo III-167‚ la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non
può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le
categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito,
conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla
procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
ARTICOLO III-169
Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, può adottare regolamenti
europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in
particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168‚ paragrafo
3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale
paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
DISPOSIZIONI FISCALI
ARTICOLO III-170
1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti
degli altri Stati membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia natura‚
superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali
similari.
Inoltre‚ nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne
che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o
indirettamente.
3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra
d'affari‚ dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette‚ si
possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e
introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti
dagli Stati membri‚ soltanto qualora le disposizioni progettate siano state
preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea
adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
ARTICOLO III-171
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure
riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla
cifra d'affari‚ alle imposte di consumo ed altre imposte indirette‚ sempre
che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e
del Comitato economico e sociale.
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO III-172
1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il
presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La
legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento
delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati
membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato
interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle
relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti
ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in
materia di sanità,
sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa
su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli
eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento
europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano
di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una
legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione,
uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali
giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III–154 o relative
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali
disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una
misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un
regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario
introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un
problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di
armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione
precisandone la motivazione.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e
5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni
nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno
strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel
commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le
disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di
pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro
interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un
ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a
mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di
armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre
un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità
pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di
armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente
l'opportunità di proporre misure appropriate.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la
Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di
giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un
uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano,
nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri
ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui
all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo
dell'Unione.
ARTICOLO III-173
Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio
stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative‚
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza
diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-174
Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni
legislative‚ regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le
condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve
essere eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge
quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in
questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere
adottata.
ARTICOLO III-175
1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di
disposizioni legislative‚
regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una
distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi
consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli Stati
membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure
idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni
nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚
non si potrà richiedere agli altri Stati membri, in applicazione dell'articolo
III-174‚ di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale
distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della
Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è
applicabile l'articolo III-174.
ARTICOLO III-176
Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,
la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli
europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà
intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di
coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.
Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei
titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
ARTICOLO III-177
Ai fini dell'articolo I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione
comprende‚ alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una
politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di
obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure previste dalla
Costituzione, questa azione comprende una moneta unica‚ l'euro, e la
definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio
uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei
prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche
generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.
Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei
seguenti principi direttivi: prezzi stabili‚ finanze pubbliche e condizioni
monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
POLITICA ECONOMICA
ARTICOLO III-178
Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo
I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179‚
paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace
allocazione delle risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo
III-177.
ARTICOLO III-179
1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una
questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio‚
conformemente all'articolo III-178.
2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un
progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri
e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚
dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni‚
il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di
massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche
economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati
membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione‚
sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione,
nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di
cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da
essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre
informazioni che ritengono necessarie.
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚
che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli
indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon
funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere
un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su
raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in
questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚ su proposta della
Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener
conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in
questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli
Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento
europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso
pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il presidente del Consiglio può essere
invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di
sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
ARTICOLO III-180
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea
che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora
sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente
minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze
eccezionali che sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚ su proposta della
Commissione‚ può adottare una decisione europea che conceda, a determinate
condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato.
Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
ARTICOLO III-181
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma
di facilitazione creditizia‚ da parte della Banca centrale europea o da parte
delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche
centrali nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚
alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti
pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli
Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli
di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà
pubblica che‚ nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche
centrali‚ ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale
europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
ARTICOLO III-182
Sono vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni
prudenziali‚ che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚
alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti
pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli
Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
ARTICOLO III-183
1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali, dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚
da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato
membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in
comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno
carico degli impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti regionali‚
locali o altri enti pubblici‚ di altri organismi di diritto pubblico o di
imprese pubbliche di un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i
regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per
l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal
presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-184
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e
dell'entità del debito pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare
errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di
bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e
il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia
raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e
temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un
valore di riferimento‚ a meno che detto rapporto non si stia riducendo in
misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo
adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura
per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o
entrambi i criteri menzionati‚ la Commissione prepara una relazione. La
relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il
disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di
tutti gli altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di
bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un
determinato Stato membro‚ malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il
rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente
all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della
Commissione.
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa
determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato
membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le
osservazioni che lo Stato
membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione
globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza
indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo
Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un
determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non
sono rese pubbliche.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener
conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in
questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli
Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le
decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che
rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri
membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli
Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale
constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle
sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni
del Consiglio‚ quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi
allo Stato membro di intraprendere‚ entro un termine stabilito‚ misure volte
alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere
la situazione.
In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di
presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli
sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea
adottata in conformità del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di
applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti
misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni
supplementari‚ che saranno specificate dal Consiglio‚ prima dell'emissione
di obbligazioni o altri titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua
politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito
infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando‚ a parere del
Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure
adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi
6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato
membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche
le sue raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara pubblicamente‚ non appena sia
stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste più
un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e
III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura
prevista nel presente articolo sono recisate nel protocollo sulla procedura per
i disavanzi eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che
sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il
Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni
europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto
protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
POLITICA MONETARIA
ARTICOLO III-185
1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il
mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il
Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali
nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima,
definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in
conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i
principi di cui all'articolo III-177.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di
banche centrali sono i seguenti:
a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati
membri;
d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la
gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta
estera.
4. La Banca centrale europea è consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle
sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative
che rientrino nelle sue attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni
stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui all'articolo III-187,
paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle
istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su
questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona
conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto
riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del
sistema finanziario.
6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale
europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse
le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-186
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare
l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse
dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le
uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con
l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del
conio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti
europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le
specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione‚
nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale
europea.
ARTICOLO III-187
1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi
decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il
comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel
protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
3. L'articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l'articolo
19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24 e 26‚ l'articolo 32, paragrafi
2‚ 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
possono essere emendati con legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca
centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa
consultazione della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono
le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19,
paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29,
paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca
centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa
consultazione della Commissione.
ARTICOLO III-188
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri
loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una
banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali
possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni, organi o organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati
membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di
influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o
delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
ARTICOLO III-189
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚
incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia compatibile con la
Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea.
ARTICOLO III-190
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle
condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea, adotta:
a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti
definiti nell'articolo 3, paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19,
paragrafo 1‚ nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi
previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187‚
paragrafo 4;
b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al
Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
c) raccomandazioni e pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni
europee‚ raccomandazioni e pareri da essa adottati.
3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187,
paragrafo 4‚ i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro
cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o
penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti
e decisioni europei da essa adottati.
ARTICOLO III-191
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o
legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro
come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale
europea.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO III-192
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in
tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito
un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della
Commissione‚ sia di propria iniziativa‚ destinati a tali istituzioni;
b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e
dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚
in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni
internazionali;
c) fatto salvo l'articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei
lavori del Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179,
paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e
III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186,
paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e
III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201,
all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e
svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal
Consiglio;
d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione riguardante i
movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti‚ quali risultano
dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne
tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato
riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano
ciascuno non più di due membri del comitato.
3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione
europea che fissa le
modalità relative alla composizione del comitato economico e
finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e
di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono
Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197‚ il comitato tiene
sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei
pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio
e alla Commissione.
ARTICOLO III-193
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo
III-179‚ paragrafo 4‚ dell'articolo III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚
degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e
dell'articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla
Commissione di presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una
proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le
proprie conclusioni al Consiglio.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
ARTICOLO III-194
1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e
monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il
Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli
articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo
III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è
l'euro, al fine di:
a) rafforza